Scritto da Redazione il: 25 Settembre 2018
RC AUTO: IL MEZZO VA ASSICURATO ANCHE SE È FERMO
Importanti novità legate al campo assicurativo automobilistico emergono dalla sentenza della Corte di Giustizia UE C-80/17 del 4 settembre 2018.
Tale provvedimento, infatti, stabilisce che l'automobile deve essere coperta da assicurazione RC Auto anche se ferma su di un terreno privato e non ritirata ufficialmente dalla circolazione.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello specifico, si è pronunciata in merito a un caso avvenuto in Portogallo.
Qui, nel 2006, ebbe luogo un incidente letale con protagonista un'automobile inutilizzata parcheggiata nel cortile di un'abitazione.
Il figlio della proprietaria dell'auto prese il mezzo all'insaputa della madre e si rese artefice di un'uscita di strada che causò il decesso suo e di altri due passeggeri presenti a bordo.
Alla luce di ciò, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilisce che «gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente».
OBBLIGO PER VEICOLI NON RITIRATI DALLA CIRCOLAZIONE
L'obbligo di assicurare l'automobile, anche se questa non viene utilizzata, è esteso a tutti i proprietari di veicoli non ritirati dalla circolazione e, di conseguenza, potenzialmente idonei ad essere utilizzati.
Gli Stati membri, dunque, possono stabilire che, in caso di incidente provocato da un veicolo non coperto da assicurazione RC Auto, l'organismo di indennizzo abbia facoltà di presentare ricorso non soltanto nei confronti di chi ha effettivamente causato l'incidente, ma anche verso il proprietario che non ha rispettato l'obbligo assicurativo.
Nello specifico della vicenda cardine legata all'evento del 2006 in Portogallo, la proprietaria del veicolo è stata condannata a rimborsare l'organismo di indennizzo per ben 437mila euro dal momento che, secondo quanto stabilito dalla sentenza, l'auto era ferma ma ancora immatricolata e idonea alla circolazione.
Pertanto, era ancora in vigore l'obbligo di stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile.
UNA MAGGIORE TUTELA PER LE VITTIME
Per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, non è esente da assicurazione un veicolo praticamente fermo su un terreno privato ma idoneo alla circolazione in quanto non regolarmente ritirato.
“La conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli – precisa la Corte di Giustizia UE – è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare”.
Da ciò si evince, dunque, che tale principio ha come scopo fondamentale quello di tutelare ulteriormente le vittime di incidenti stradali causati da autoveicoli.
Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, di conseguenza, possono stabilire apposite normative che prevedano, per l'organismo incaricato a risarcire le vittime di incidente, la possibilità di ricorso sia contro l'effettivo responsabile dell'incidente che contro il proprietario del mezzo.
“Qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.
COSA FARE SE SI HA UN'AUTO NON CIRCOLANTE
Se non si vuole essere soggetti all'obbligo di stipulare un'assicurazione RC Auto per un veicolo di proprietà non circolante, occorre necessariamente ritirare definitivamente l'automobile dalla circolazione attraverso la radiazione del mezzo dal Pubbico Registro Automobilistico (PRA).
Scatteranno, di conseguenza, obblighi di custodia particolare in quanto l'automobile non potrà più sostare su spazi pubblici o aperti al pubblico.
Una soluzione alternativa può consistere anche nel lasciare il mezzo in un box auto o in un'area privata non accessibile al pubblico.
Tale area non dovrà essere un cortile condominiale (percorribile da terzi anche se delimitato da recinzioni e avvisi o cartelli riportanti il divieto di transito), essendo il fine ultimo del provedimento quello di evitare che il mezzo possa costituire un qualsiasi tipo di pericolo per terzi.